L’Ora Legale
Normativa
Un solo articolo fa tre cose: fissa la regola, abroga il passato, e non prevede scadenza.
1. L'articolo che dice tutto
Dal 2010 l'Italia non delega più la data a un atto successivo: la legge stessa la scrive, in tempo universale coordinato, senza indicare un anno finale.
«A decorrere dall'anno 2010 il periodo dell'ora estiva, in attuazione della direttiva 2000/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 gennaio 2001, ha inizio alle ore 1,00 del mattino, tempo universale coordinato, dell'ultima domenica di marzo e termina alle ore 1,00 del mattino, tempo universale coordinato, dell'ultima domenica di ottobre.»
L'Italia non emana più alcun decreto annuale: dal 2010 la ricorrenza è scritta nella legge e non ha anno finale. Fino ad allora la data era «annualmente fissata con decreto del Presidente della Repubblica» (legge 22 dicembre 1982, n. 932, articolo unico).
2. Lo stesso articolo abroga il passato
Il comma 2 dello stesso articolo 22 non aggiunge una regola: ne cancella due.
«Il regio decreto 10 agosto 1893, n. 490, la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, sono abrogati.»
- Regio decreto 10 agosto 1893, n. 490 — il decreto che portò le ferrovie del Regno sul tempo del meridiano 15° Est, cioè sull'ora dell'Europa centrale
- Legge 24 dicembre 1966, n. 1144 — «Disciplina dell’ora legale»
Abrogati dall'art. 22, comma 2, con effetto dal 10 luglio 2010. Il portale ufficiale Normattiva serve oggi la legge 24 dicembre 1966, n. 1144 come due soli timbri di abrogazione — «Art. 1. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 GIUGNO 2010, N. 96))», e lo stesso per l'art. 2 — con la nota di atto «ha disposto … l'abrogazione dell'intero provvedimento». Lettura al 02/09/2026.
Verificato anche sul lato abrogato: il portale normattiva serve oggi la legge 1144/1966 come due soli timbri — «PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 GIUGNO 2010, N. 96»— e nient'altro.
3. Prima del 2010: una finestra, non una regola
Il regime che l'art. 22 ha chiuso non fissava una domenica: fissava una FINESTRA entro cui un decreto, riemesso ogni anno, doveva scegliere la data.
articolo unico: «La data di inizio dell'ora legale, compresa nel periodo 15 marzo-10 giugno, e quella di cessazione, compresa nel periodo 20 settembre-31 ottobre, sono annualmente fissate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri…»
Premessa: «Ritenuta la straordinaria necessità di urgenza di modificare, entro il corrente mese di giugno, il termine iniziale entro il quale deve essere fissata la data di decorrenza dell'ora legale, al fine di consentire la emanazione di una direttiva comunitaria che abbia effetto dal 1981»; art. 1: finestra «28 marzo-10 giugno».
Il decreto-legge del 1980 dice da sé perché allargò quella finestra: per lasciare spazio alla direttiva comunitaria che sarebbe arrivata di lì a poco. Molto prima che la legge 96/2010 rendesse superfluo ogni decreto, l'Italia stava già facendo posto alla regola europea nel proprio diritto interno.
4. Il regio decreto delle ferrovie, e lo scarto che nessuna legge oggi ripete
Il regio decreto abrogato al punto 2 non riguardava l'ora legale: metteva le ferrovie del Regno sul tempo del meridiano 15° Est di Greenwich — cioè su UTC++1, l'ora dell'Europa centrale.
L'ora dell'Europa centrale è il tempo del meridiano 15° Est di Greenwich, cioè UTC+1. Quella definizione entrò nel diritto italiano con il regio decreto 10 agosto 1893, n. 490, abrogato dall'art. 22, comma 2, della legge 4 giugno 2010, n. 96 — la stessa norma che ha recepito la direttiva sull'ora estiva. Nessun atto oggi in vigore ripete lo scarto: la legge del 2010 fissa il periodo dell'ora estiva interamente in tempo universale coordinato.
Questo valore non compare in nessuna legge oggi in vigore: sopravvive soltanto in una nota non dispositiva della legge 96/2010, che ne cita il testo a fini di lettura. Segnaliamo qui, apertamente, che non è un valore statutario allo stesso titolo degli altri su questa pagina.
Lo scarto estivo — UTC++2 — non è invece scritto da nessuna parte come numero a sé: lo ricaviamo dalla stessa regola del 60 minuti che la direttiva enuncia.
Direttiva 2000/84/CE, art. 1: nel periodo dell'ora legale «l'ora è anticipata di 60 minuti rispetto all'ora del resto dell'anno». Lo scarto estivo è quindi lo scarto standard più un’ora, ricalcolato dal validatore.
5. La direttiva, sopra tutto
«Ai fini della presente direttiva, si intende per "periodo dell'ora legale" il periodo dell'anno durante il quale l'ora è anticipata di 60 minuti rispetto all'ora del resto dell'anno.»
L'ottava direttiva 97/44/CE aveva fissato la data comune per il 1998-2001; la direttiva 2000/84/CE vale «a decorrere dall'anno 2002» e non ha termine finale. Per l'art. 6 non si applica ai territori d'oltremare degli Stati membri.